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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio generale (di seguito CG).

2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG viene comunicata a mezzo posta elettronica all’interessato e a tutti i soci effettivi.

3. Contro la delibera negativa del CG è ammessa domanda di riesame da parte dell’interessato, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione all’interessato di cui al precedente comma 2 del presente articolo. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è definitiva.

4. Contro la delibera positiva del CG è ammessa domanda di riesame da parte dei soci effettivi, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione al singolo socio effettivo di cui al comma 2 del presente articolo. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è definitiva.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. L’adesione si intende automaticamente rinnovata, di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto. In caso di rassegnate dimissioni del socio, i diritti ed i doveri derivanti dal rapporto associativo, ivi inclusa l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, proseguono sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

2. Ciascun socio potrà recedere prima della scadenza del biennio in corso in caso di dissenso manifestato nei confronti di deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie. Tale facoltà non potrà essere esercitata qualora la deliberazione sia stata assunta all’unanimità, ovvero il socio che intenda recedere abbia espresso voto favorevole alla predetta deliberazione. Nel caso in cui il recesso venga esercitato ai sensi del presente articolo, per quanto riguarda il pagamento dei contributi associativi, lo stesso avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

3. Ciascun socio potrà recedere prima della scadenza del biennio in corso in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, che proseguirà sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

4. Il CG ha facoltà di deliberare la risoluzione unilaterale del rapporto associativo con ciascun associato, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata

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gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione unilaterale del rapporto associativo determina la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, fatta eccezione per l’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, che proseguirà sino alla naturale scadenza del termine biennale in corso.

5. In caso di fallimento del socio dichiarato con sentenza passata in giudicato il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, a far data dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa. In caso di ammissione del socio ad altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale – il CG ha facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

6. La cessazione dell’attività aziendale determinerà anche la cessazione del rapporto associativo.

CAPO III - Sanzioni

Le sanzioni di cui al comma 6 dello Statuto sono così suddivise:

1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;

2. sospensione dell’impresa associata, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata, in particolare, anche per il caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni;

3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare per perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

4. espulsione dell’impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CG - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la

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partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

6. impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

  1. Le riunioni degli organi associativi sono convocate dal Presidente con comunicazione, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno, con trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

  2. Preavviso
    a. Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa

    per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento b. CG: 5 giorni, ridotti a 2in caso di urgenza.

  3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

    1. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 15% dei voti totali

    2. CG: su richiesta di 1/3 dei componenti

    3. CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a

      questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

  4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta di 7 giorni dalla richiesta.

  5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente del CG.

  6. Integrazione dell’ordine del giorno:

    1. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG fino

      a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche

      statutarie e scioglimento

    2. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

      1. dal 50 % dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

      2. da almeno la metà dei componenti di CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

  7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CG.

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CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

  1. Quorum costitutivi:

    1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle Associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. In seconda convocazione la costituzione è valida quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano di almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati;

    2. Il CG è validamente costituito quando siano presenti 1/4 dei componenti in carica. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica;

    3. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;

    d.solo per il CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;

  2. Presidenza: Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

  3. Segreteria:

    1. Assemblea e CG: le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente ad

      altra risorsa individuata all’interno della tecnostruttura associativa;

    2. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi

      direttivi

  4. Deleghe: presenza delegabile nel CG.

  5. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l’insediamento dell’organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

  6. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.

  7. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

  8. Ammesso svolgimento simultaneo dell’Assemblea in più sedi attraverso l’ausilio di strumenti di audio e videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell’Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

  9. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dal CG; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

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CAPO III – Deliberazioni e verbali

  1. Sistema attribuzione voti in Assemblea
    I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi contributivi, vengono determinati in base alla misura del contributo associativo corrisposto nell’anno precedente, secondo la seguente progressione:

    1. a)  fino a 2 volte il contributo minimo fisso, determinato di anno in anno

      dall’Assemblea, su proposta del Consiglio generale – 1 voto;

    2. b)  da 2 volte il contributo minimo fisso e fino a 10 volte lo stesso – 1 voto per quante volte nella misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 20% e frazioni almeno pari alla metà. A titolo esemplificativo, laddove il contributo minimo fosse pari ad Euro 1.000,00 e qualora il contributo associativo versato da un associato nell’anno precedente fosse pari ad Euro 10.000,00, i voti spettanti in Assemblea risulterebbero pari a 10.000,00 : 1.200,00 = 8,3, arrotondato per difetto ad 8 per frazioni inferiori alla metà. Per frazioni pari o superiori

      alla metà si procederà con arrotondamenti per eccesso;

    3. c)  da 10 a 100 volte il contributo minimo fisso - 1 voto per quante volte nella

      misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 40% e frazioni almeno pari alla metà. A titolo esemplificativo, laddove il contributo minimo fosse pari ad Euro 1.000,00 e qualora il contributo associativo versato da un associato nell’anno precedente fosse pari ad Euro 100.000,00, i voti spettanti in Assemblea risulterebbero pari a 100.000,00 : 1.400,00 = 71,4, arrotondato per difetto a 71 per frazioni inferiori alla metà. Per frazioni pari o superiori alla metà si procederà con arrotondamenti per eccesso;

    4. d)  oltre 100 volte il contributo minimo fisso – 1 voto per quante volte nella misura del contributo associativo versato è compreso il predetto contributo minimo maggiorato del 60% e frazioni almeno pari alla metà.

  2. Quorum deliberativi generali

    1. Le deliberazioni dell’ Assemblea e del CG sono prese a maggioranza dei voti

      presenti, senza tenere conto di astenuti e schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali lo statuto ed il presente regolamento richiedano una maggioranza diversa.

    2. le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

  3. Quorum deliberativi speciali

a. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno il 55% dei voti presenti e che rappresentino almeno il 30% dei voti spettanti a tutti i soci. Sulle materie riguardanti le modifiche statutarie, il CG delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.

b.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei 3⁄4 dei voti esercitabili.

4. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e

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scioglimento. Nei casi in cui venga adottata la modalità di votazione a scrutinio segreto è ammesso il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;

  1. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l’espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG;

  2. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;

d.partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l’attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;

e.proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;

  1. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea e CG; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

  2. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall’invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell’approvazione;

  3. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

Procedura:

  1. indetto dal Presidente, su proposta del CG

  2. indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori

  3. almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio

  4. relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l’espressione di voto attraverso risposte affermative o negative

  5. ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

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CAPO I – Principi generali

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

  1. Le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente e componente del CG sono gratuite. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

  2. Rotazione – durata massima dei mandati

    1. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni

    2. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.

4.In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, verranno indette elezioni suppletive in CG per la ricomposizione dello stesso. In tutti gli altri organi, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti , gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall’Assemblea. I componenti così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I componenti nominati ai sensi delle previsioni che precedono, scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

CAPO II – Requisiti di accesso

  1. In caso di concorso alla Presidenza e alla Vice Presidenza dell’Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento. Per tutte le cariche direttive è necessaria la copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

  2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

  3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale.

4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

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CAPO III – Decadenza

1.Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

  1. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare; non ammessa la giustificazione dell’assenza dopo l’inizio della riunione.

  2. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.

  3. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell’impianto etico-valoriale del sistema;

  4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

    TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

  1. I componenti del Consiglio generale sono eletti dall’Assemblea sulla base di una lista formata mediante autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
    Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi, ha diritto di candidare, per l’elezione in Assemblea, un numero massimo di candidati del Consiglio generale in base alla misura del contributo associativo corrisposto nell’anno precedente, secondo la seguente progressione:

    a) fino a 2 volte il contributo minimo fisso – fino ad un massimo di 1 candidato; e) da 2 volte il contributo minimo fisso e fino a 10 volte lo stesso – fino ad un

    massimo di 2 candidati;
    f) oltre10volteilcontributominimofisso–finoadunmassimodi3candidati.

  2. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

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3. Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi, può esprimere i propri diritti di voto, come previsto dal titolo II capo III, per un massimo di quattro candidati da scegliersi tra quelli di cui all’art. 1. In ogni caso il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire e non può superare i 2/3 degli eligendi.

4. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

5. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

1.Il CG elegge la Commissione di designazione, composta da 3 membri, come indicato ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto.

  1. Consultazioni: la Commissione di designazione ha il compito di esperire, in via riservata, la più ampia consultazione degli Associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso dei soci. A tal fine, la Commissione di designazione predispone un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 2 date d’incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

  2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con uno sorteggiato di riserva preventivamente estratto.

  3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al CG.

  4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.

  5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

  6. In caso di due o più canditati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

  7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

  8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

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  1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;

  2. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;

  3. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;

  4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

  1. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

  2. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

  3. In caso di voto negativo dell'Assemblea va ripetuta la procedura di designazione, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica. In caso di nuovo voto negativo dell’Assemblea, insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

14. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripetizione della procedura di designazione.

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

  1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del CG.

  2. Il CG delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

  3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge iI Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

    TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

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1. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati e che non si siano potute definire bonariamente, nonché tra i singoli Associati e l’Associazione, eccezion fatta per le ipotesi di inadempimento degli Associati all’obbligazione di pagamento dei contributi associativi, per la quale resta ferma la facoltà dell’Associazione di adire il Giudice Ordinario.

2. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 6 Probiviri con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 6 Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del c.p.c., dal Codice etico e dalla carta dei valori associativi.

3. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l’impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

4. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

5. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

6. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

7. Possibilità di rifiutare l’incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un’istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

8. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regola procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

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CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio arbitrale si è costituito e ha avviato l’esame della controversia. Tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

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CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1°al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.