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Assemblea straordinaria 28 gennaio 2016

ASSOCIAZIONE ELICOTTERISTICA ITALIANA STATUTO
TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 – Scopi ed obiettivi

E’ costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, una libera associazione di categoria, su basi apolitiche, di persone giuridiche operanti nel settore elicotteristico, con denominazione Associazione Elicotteristica Italiana.

L’Associazione Elicotteristica Italiana - in forma abbreviata “AEI” – con sede in Milano, Piazza Castello n. 26 è l’Associazione delle imprese che operano nel settore elicotteristico, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

AEI è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

AEI partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all’affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

AEI è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

  1. a)  esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confin- dustria e con le altre componenti del sistema confederale

  2. b)  assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni

  3. c)  erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e spe- rimentando sinergie e collaborazioni all’interno del sistema confederale.

A tal fine, AEI è impegnata a:

  1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di cre-

    scita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori

    rappresentati

  2. attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e part-

    nership con enti esterni

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  1. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti stra- tegici

  2. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.

Articolo 2 – Attività istituzionali

L’Associazione, che non ha scopi di lucro, si propone di individuare le esigenze, nonché le prospettive, presenti e future, dell’elicottero, promuoverne l’impiego presso gli enti governativi, le amministrazioni regionali e locali, le aziende ed il pubblico, in genere, sia in Italia che all’estero.

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all’articolo 2 dello statuto confederale, in raccordo alla propria mission e nel rispetto delle norme applicabili, anche regolamentari e di settore, AEI persegue i seguenti scopi:

  1. promuovere o esaminare ogni provvedimento di carattere legislativo, amministra- tivo, economico e finanziario, che coinvolga gli interessi dei soci, sostenendo ogni e qualsiasi intervento a favore dei soci stessi, che sia ritenuto opportuno ed instau- rando i necessari rapporti con gli organi ed enti competenti

  2. promuovere l’apertura ed il mantenimento di eliporti e di aviosuperfici, idonee per l’impiego dell’elicottero e dotate delle necessarie infrastrutture

  3. rappresentarepressoleautoritàprepostealcontrollodellospazioedeltrafficoaereo le esigenze specifiche degli operatori di elicottero, svolgere tutte le possibili azioni per ottenere la necessaria tutela e lo snellimento burocratico

  4. promuovere la costituzione ed il miglioramento dei varchi doganali e di frontiera, di interesse specifico della categoria

  5. curare ed aggiornare la raccolta dei dati e delle informazioni di carattere economico, legislativo e statistico, riguardanti l’impiego dell’elicottero, dandone divulgazione ai soci

  6. costituire un centro di competenza e di esperienze per tutti gli aspetti dell’elicottero, della sua gestione e del suo impiego; incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e di sistemi per il continuo miglioramento della sicurezza e della efficienza e della econo- micità di impiego dell’elicottero nei vari settori

  7. promuovere la formazione e la qualificazione di piloti e di tecnici specializzati per l’impiego dell’elicottero, incoraggiando la costituzione di centri di addestramento

  8. diffondere nel pubblico, anche attraverso azioni di stampa e di pubbliche relazioni,

    la conoscenza dell’elicottero e del suo potenziale, e promuoverne l’accettazione. L’associazione potrà, altresì, promuovere e collaborare nella pubblicazione di perio- dici, riviste e monografie

  9. stabilire e mantenere i contatti con, ed eventualmente associarsi ad, organizza- zioni/associazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità similari

10.rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, sindacale, legale e tributario

11.ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati

12.stipula di contratti collettivi di lavoro per i dipendenti delle imprese associate e col- laborare alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali

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13.promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione a politiche specifiche di sviluppo e crescita, tali da garantire dinamiche di piena con- correnzialità e competitività del settore

14.supporto all’internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e pro- mozionali in Italia e all'estero

15.informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse gene- rale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema

16.svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale

17.organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di in- teresse generale o settoriale

18.difesa e rappresentanza, in sede giurisdizionale, degli interessi di categoria degli associati

Su delibera del Consiglio generale AEI ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o

attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission. AEI non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

 

TITOLO II – SOCI
Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della AEI, possono aderire come soci effettivi le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale – ovvero, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti, basi operative e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. A)  operatoricommercialiinpossessodiregolarecertificatodiidoneitàtecnica,nonché di una valida licenza commerciale rilasciata dai competenti uffici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

  2. B)  aziendeproprietarie/esercentidielicottero;

  3. C)  aziendedimanutenzionedielicotteri,motoriecomponentistica;aziendedivendita

    e di servizi per elicotteri.

All’atto dell’iscrizione, ogni socio di categoria A) è tenuto a dichiarare la principale attività svolta tra le seguenti: OFF-SHORE/HEMS, Lavoro Aereo, Scuola e Corporate; tale dichiarazione, da aggiornare in occasione del rinnovo degli organi sociali, dovrà contenere anche il numero totale dei dipendenti dell’azienda associata.
Le predette imprese devono:

  1. a)  essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordina- mento generale

  2. b)  assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale

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c) ispirarsialleregoledelmercatoedellaconcorrenzaattraversocomportamentiorien- tati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da con- flitti di interesse con gli scopi perseguiti da AEI, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi

d) disporre di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente poten- ziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono inoltre aderire ad AEI, in qualità di “soci aggregati”, ove ne facciano richiesta e su proposta del Consiglio generale:

  1. a)  istituti scientifici, associazioni, nonché centri di formazione e di addestramento, in- teressati allo sviluppo e all’impiego dell’elicottero;

  2. b)  compagniediassicurazioneoperantinelramoaeronautico;

  3. c)  uffici di rappresentanza in Italia di società straniere;

  4. d)  altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate

    come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro nu- mero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Asso- ciazione;

  5. e)  altre Associazioni, Organismi e Organizzazioni, anche costituite da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell’area di competenza di AEI che, pur condividendo obiet- tivi e finalità generali di AEI, non abbiano i requisiti per l’ammissione diretta ma che abbiano elementi di affinità, complementarietà, strumentalità e/o raccordo econo- mico con quelli dei Soci effettivi, sempre che le stesse non siano associate ad altra organizzazione operante, con scopi analoghi, al di fuori del sistema confederale.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nell’elenco soci e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

 

Articolo 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con indicazione della categoria di appartenenza, e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

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Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l’appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale

Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di due anni, a decorrere dall’inizio del trimestre in cui l’iscrizione avviene, e si intende tacitamente rinnovato per periodi biennali ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di sei mesi prima di ogni scadenza.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Articolo. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da AEI e quelle derivanti dall’appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all’Assemblea esercitando l’elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea, senza diritto di voto e senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad AEI ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

La qualità di socio, anche se aggregato, comporta l’obbligo del pagamento dei contributi associativi annuali, nella misura e con le modalità che il Consiglio generale proporrà all’Assemblea e che quest’ultima approverà. In caso di variazione della quota annuale, o comunque in caso di recesso dalla posizione di socio, il recedente sarà

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tenuto a continuare a pagare la quota accettata in precedenza, fino alla scadenza del biennio di iscrizione.
L’Associazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti rispetto all’obbligazione di pagamento dei contributi associativi.

I soci devono, altresì:

  1. a)  partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assem- blea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;

  2. b)  nonassumereiniziativedicomunicazioneesternachepossanoavererisvoltinega- tivi sugli interessi rappresentati da AEI ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l’Associazione/Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’uti- lizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

  3. c)  fornire ogni dato necessario all’aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

 

Articolo. 6 – Sanzioni

E’ sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Articolo 7 – Organi associativi

Sono organi di AEI: a) l’Assemblea;

  1. b)  il Consiglio generale;

  2. c)  il Presidente e i Vice Presidenti;

e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

 

TITOLO III GOVERNANCE

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Articolo 8 – Assemblea

L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nell’ambito statutario.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente e si può tenere anche in teleconferenza o videoconferenza. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno entro il mese di Aprile per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.
Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.
I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio effettivo vengono calcolati in base al contributo versato secondo un criterio meno che proporzionale, come previsto nel regolamento di attuazione dello statuto.

Ciascun socio effettivo può farsi rappresentare per delega da altro socio, anche se di categoria e/o tipo di attività diversi, o da persona fisica di fiducia. I soci aggregati partecipano all’Assemblea ma non dispongono di alcun voto.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell’Assemblea:
1. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente, i Vice Presidenti, questi ultimi su pro-

posta del candidato Presidente, ed approvare il relativo programma di attività 2. eleggere, ogni quadriennio dispari i componenti elettivi del Consiglio generale

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  1. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili

  2. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federa-

    zione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa

  3. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo

  4. modificare il presente statuto

  5. deliberare lo scioglimento di AEI e nominare uno o più liquidatori

  6. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale o dal

    Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

 

Articolo 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da ulteriori 8 membri. Ciascun socio effettivo, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha diritto a candidare per l’elezione in Assemblea almeno un membro del Consiglio generale, secondo lo schema individuato nel regolamento di attuazione del presente statuto.

E’ facoltà del Presidente nominare fino ad un massimo di due consiglieri, da aggiungersi ai membri di cui sopra.

I componenti del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari. E’ ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivo a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

  1. proporre all'Assemblea il Presidente, il relativo programma di attività e i Vice Presi-

    denti come previsto nel regolamento di attuazione;

  2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il consegui-

    mento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

  3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-

    economico;

  4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la ge-

    neralità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea

  5. proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e approvare il bilancio preventivo;

  6. proporre all’Assemblea i criteri per la fissazione dei contributi ordinari e straordinari

    di cui al successivo articolo 14, determinandone gli importi;

  7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;

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8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di associativi;

9. approvare le domande di adesione;

  1. formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente

    statuto;

  2. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;

  3. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la

    costituzione delle stesse;

  4. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Pre-

    sidenti;

  5. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;

  6. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

  7. deliberare le sanzioni di sospensione;

17.esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

 

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi. Non è ammessa la rielezione, né per mandati consecutivi, né per mandati successivi. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

  1. la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudi-

    zio;

  2. la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle delibera-

    zioni degli organi direttivi;

  3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle

    articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di

    immotivata inerzia;

  4. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;

  5. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In occasione dell’elezione del Consiglio generale, è facoltà del Presidente nominare fino ad un massimo di due consiglieri, da aggiungersi agli 8 membri di cui all’art. 9 che precede.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

 

Articolo 11 – Commissione di designazione

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La Commissione è composta da tre membri che possono essere imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, individuati all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, sentiti i Past President.

La Commissione deve insediarsi 2 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 2 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi ed indicazione dei Vice Presidenti e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività, nonché alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

 

Articolo 12 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo

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ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un’altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell’Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta ai Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L’importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato ad attività istituzionali.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.

 

TITOLO IV – ARTICOLAZIONI INTERNE Articolo 13 – Comitati permanenti

Potranno essere costituiti dal Consiglio generale, ove ritenuti necessari, i seguenti Comitati permanenti:

a) Comitato Tecnico, che tratta questioni relative alla aeronavigabilità dei velivoli, sicurezza, caratteristiche tecniche degli elicotteri, nonché formazione del perso- nale, eliporti ed infrastrutture;

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  1. b)  Comitato Operazioni e Normative, che tratta tematiche normative inerenti all’im- piego del personale, alla qualifica del personale, nonché inerenti profili assicura- tivi e doganali;

  2. c)  Comitato Relazioni Sindacali, che anche interfacciandosi con le competenti asso- ciazioni di categoria, cura le trattative sindacali ed i rinnovi contrattuali.

La costituzione di altri comitati, permanenti o a termine, potrà essere deliberata dal Consiglio generale.
Il Consiglio generale nomina i presidenti dei vari comitati, che resteranno in carica per4 anni. Il presidente designa, inoltre, un coordinatore per ciascun comitato.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori dei comitati rappresentati di enti, istituti o esperti, interessati ai temi trattati.

I comitati sono convocati a cura del coordinatore, almeno tre volte all’anno. Il rendiconto dei lavori viene trasmesso ai soci tramite il responsabile amministrativo. Azioni di particolare rilievo promosse dai comitati debbono essere preventivamente approvate dal Consiglio generale, che, in casi di speciale impegno, potrà richiedere l’approvazione all’Assemblea.

 

TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO Articolo 14 - Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

  1. contributi e quote di ammissione

  2. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve

  3. gli investimenti mobiliari e immobiliari

  4. le erogazioni o lasciti a favore dell’Associazione.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

I contributi annuali ordinari sono costituiti da un importo fisso – in caso di aziende appartenenti allo stesso Gruppo l’importo fisso è da versare un’unica volta per tutte le società del Gruppo – e da una quota variabile, definiti entrambi secondo le modalità individuate e proposte dal Consiglio generale. Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, contributi o altri oneri associativi sono dovuti in proporzione alla residua frazione dell’esercizio stesso.

La quota variabile è determinata sulla base del numero di dipendenti riferito all’ultimo esercizio approvato, così come risultante da apposita dichiarazione formale dell’Associato stesso, da inviarsi all’Associazione entro il 28 febbraio di ogni anno.

 

Articolo 15 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

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Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell’Associazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 16 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 30 % dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei 3⁄4 dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 17 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Articolo 18 – Norma transitoria

Il presente statuto entrerà in vigore il giorno successivo rispetto a quello di approvazione da parte dell’Assemblea e l’efficacia delle disposizioni statutarie qui contenute, per quanto non diversamente disposto, non sono subordinate all’adozione di apposite disposizioni regolamentari. Il Presidente ed i componenti del Consiglio eletti sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore ed in carica al

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momento dell’entrata in vigore del presente statuto mantengono l’incarico e, quindi, continueranno a svolgere le proprie funzioni sino alla naturale scadenza
In deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 9, i componenti del primo Consiglio generale eletto dall’Assemblea ai sensi del presente statuto dureranno in carica 3 anni, con scadenza in occasione dell’Assemblea ordinaria dell’anno 2019. Le successive elezioni del Consiglio generale sono disciplinate dall’art. 9 del presente statuto.

In deroga rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 10, è ammessa la rielezione del Presidente in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto, allo stesso titolo e comunque per un solo mandato.
Nel computo dei mandati di cui all’articoli 9 di cui sopra non si considera l’ultimo espletato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore e d in carica al momento dell’entrata in vigore del presente statuto.

Milano, 28 gennaio 2016

Il Presidente Vittorio Morassi